Tar Toscana, sez. II, 8 marzo 2021, n. 363 – Pres. Trizzino, Est. Fenicia

Demanio – Demanio marittimo – Concessione – Proroghe al 2033 – Art. 1, comma 683, l. n. 145 del 2018 – Illegittimità. Il rilascio delle concessioni demaniali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE è subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con la conseguenza che è illegittima la proroga disposta dall’Amministrazione resistente e la conseguente decisione di non dar corso alla procedura comparativa perchè disposte in aperta violazione del divieto, introdotto dalla normativa eurounitaria, di applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145 del 2018.