La Corte di giustizia dichiara che il dirottamento di un volo verso un aeroporto che serve la stessa città o regione non conferisce al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria per cancellazione del volo. Per poter ritenere che l’aeroporto sostitutivo serva la stessa città o regione, non è necessario che esso sia situato nello stesso territorio (in senso amministrativo) della città o regione in cui si trova l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione. Quel che conta è che esso presenti una stretta vicinanza con detto territorio. Il passeggero dispone invece, in linea di principio, di un diritto a compensazione forfettaria qualora egli raggiunga la sua destinazione finale, ossia l’aeroporto di destinazione per il quale era stata effettuata la prenotazione o un’altra destinazione vicina concordata con il passeggero, tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto. Per determinare l’entità del ritardo subito all’arrivo, occorre fare riferimento all’orario in cui il passeggero giunge, dopo il suo trasferimento, all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, ad un’altra destinazione vicina, concordata con la compagnia aerea. In tale contesto, la Corte precisa che, per sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo, la compagnia aerea può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso non su detto volo ritardato, bensì su un precedente volo da essa stessa operata col medesimo aereo nell’ambito della terzultima rotazione di tale aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza e il ritardo prolungato del volo successivo. Inoltre, la Corte statuisce che la compagnia aerea è tenuta a proporre di propria iniziativa la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero. Se la compagnia aerea non rispetta il proprio obbligo di prendere in carico tali spese, il passeggero ha diritto al rimborso delle somme da lui sostenute e che, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione della compagnia aerea. La violazione dell’obbligo di presa in carico non conferisce invece al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria forfettaria di EUR 250, 400 o 600.