In tema di frode assicurativa, la Seconda sezione ha affermato che la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall’art. 642 cod. pen., può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica poiché la norma, a differenza di quelle in tema di reati di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità.